La banca d’Italia con Comunicazione del 23 marzo 2020 (Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) – Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi) ha ufficializzato che:
- le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020;
- il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.
Pertanto le imprese potranno utilizzare la norma “senza formalità”, a semplice richiesta.
Nel periodo di moratoria verranno sospesi i termini di decorrenza relativi agli sconfini e le conseguenti segnalazioni alla Centrale Rischi.