Con provvedimento del 10 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di richiesta del contributo previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Si apre pertanto ufficialmente la stagione delle domande di accesso al “Contributo a Fondo Perduto”
A chi spetta
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che:
Modalità di calcolo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come si richiede
La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza potrà essere presentata direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati.
Quando si richiede
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
La domanda include:
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.
Restituzione del contributo
Qualora il contributo risulti non spettante dovrà essere restituito con addizione di sanzioni ed interessi.
Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica la confisca ai sensi delll’articolo 322-ter del codice penale.